NAPOLI Progetto Europa



Via S. Maria di Costantinopoli, 84. 80138 Napoli. Italy
Tel. +39 81 296878 - FAX +39 81 297315


STATUTO
STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

E` costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica, l'Associazione apartitica e senza scopo di lucro denominata "NAPOLI PROGETTO EUROPA".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Napoli alla Via S. Maria di Costantinopoli, 84. In Italia o all'estero potranno essere aperte altre sedi o centri di riunione.

ARTICOLO 3

L'associazione si propone di contribuire alla risoluzione di problemi di rilevanza sociale partendo dalla realtà napoletana, allo scopo di collocare la città in una Europa libera e democratica.

A tal fine l'associazione:

- creerà gruppi di elaborazione progettuale che avanzino proposte alle Istituzioni competenti;

- organizzerà canali di partecipazione per la realizzazione di progetti propri o di altri;

- promuoverà studi, ricerche, seminari, convegni, incontri, dibattiti, manifestazioni di qualsiasi tipo tese al raggiungimento dello scopo associativo.

L'associazione opererà nell'assoluto rispetto dei valori e dei principi che hanno ispirato la Costituzione Repubblicana e la nascita dell'Europa unita.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 4

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sussidi.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai versamenti annuali dei soci;

b) dall'utile eventualmente derivante dallo svolgimento delle attività sociali;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che dovranno avere il parere del Comitato di Controllo.

SOCI

ARTICOLO 6

I soci si dividono in quattro categorie:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari;

c) soci sostenitori;

d) soci onorari.

A) Soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che, operando attivamente per il raggiungimento dello scopo sociale, vengano in seguito inclusi in tale categoria in virtù di delibera dell'assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci fondatori, e solo essi, possono essere membri del Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti, al pari dei soci ordinari, al pagamento delle quote sociali.

B) Soci ordinari sono coloro che, deliberata la loro ammissione, siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Essi partecipano a tutte le attività organizzate dall'Associazione e hanno il diritto di inoltrare istanze al Consiglio Direttivo, affinché questo le esamini ed eventualmente le porti a votazione.

I soci ordinari possono essere ammessi a far parte dei Comitati Progettuali.

C) Soci sostenitori sono coloro che si impegnano l'Associazione un concorso in danaro il cui importo minimo sarà fissato dal Consiglio Direttivo.

Essi saranno informati di tutte le attività organizzate dall'Associazione. La qualifica di socio sostenitore è cumulabile con quella di socio fondatore o ordinario.

D) Soci onorari sono le personalità chiamate a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo.

Essi possono essere ammessi a far parte dei Comitati Progettuali.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda scritta e su proposta di almeno un membro del Consiglio stesso.

ARTICOLO 7

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ARTICOLO 8

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, e per morosità o indegnità: la morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità dall'assemblea generale dei soci .

ARTICOLO 9

Le somme versate dai Soci come quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 10

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci fondatori;

b) l'assemblea generale dei soci;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Comitato di Controllo;

e) i Comitati Progettuali.

ARTICOLO 11

L'assemblea dei soci fondatori si compone di tutti i soci che fanno parte di detta categoria, quali sono individuati nell'art. 6 lettera "A" del presente statuto.

Ciascun socio fondatore può farsi rappresentare da altro socio fondatore con delega scritta e con il limite di una delega per ogni socio.

Detta assemblea delibera sulla nomina e la revoca di uno componenti il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

L'assemblea dei soci fondatori viene convocata e presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità (scadenza del mandato; dimissioni; revoca; altre cause che importino la perdita della qualità di consigliere). Ove il Presidente e il Vice Presidente ne siano impossibilitati o ricorrano circostanze che rendano necessaria e urgente la convocazione dell'assemblea, a detta convocazione provvedono i soci fondatori che rappresentino almeno un terzo dei componenti della assemblea. La convocazione viene effettuata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio fondatore oppure mediante affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste per l'assemblea generale dei soci, ai sensi dell'art. 21 c.c.

ARTICOLO 13

L'assemblea generale dei soci è composta con parità di voto da tutti i soci fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.

Tutti i soci possono farsi rappresentare con delega scritta, ma con il limite di una delega per ogni socio.

L'assemblea delibera sull'inclusione nella categoria di soci fondatori, su tutto quanto il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame, dichiara l'indegnità, approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi e nomina il Comitato di Controllo.

ARTICOLO 14

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, in coincidenza con la chiusura dell'esercizio sociale, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ove particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea generale dei soci potrà essere convocata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 15

L'assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

L'assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire alle assemblee.

Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo si compone di ventiquattro membri eletti dall'assemblea dei soci fondatori.

Ciascun membro del Consiglio dura in carica un triennio e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Ogni anno dovrà essere rinnovato un terzo del Consiglio.

Per il primo Consiglio, alla scadenza del triennio decadrà esclusivamente un terzo dei suoi membri e così successivamente alla scadenza del quarto e del quinto anno.

I membri con scadenza al termine del terzo e del quarto anno saranno determinati dal Consiglio.

In caso di decesso, dimissioni o di decadenza per morosità o indegnità di un Consigliere, l'assemblea dei soci fondatori, all'uopo convocata, provvede alla sua sostituzione.

Decade di diritto il Consigliere sottoposto a procedimento penale .

ARTICOLO 17

Al Consiglio Direttivo competono, nell'ambito delle leggi vigenti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso procede:

- alla redazione annuale del bilancio consuntivo e di quello preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli all'esame e all'approvazione dell'assemblea generale dei soci, all'uopo convocata, sempre previo parere del Comitato di Controllo;

- alla convocazione dell'assemblea generale dei soci, ogni qual volta debbano sottoporsi decisioni al suo esame ed alla sua approvazione;

- a proporre l'inclusione nella categoria dei soci fondatori di coloro che abbiano operato attivamente per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;

- all'ammissione di nuovi soci;

- all'eventuale dichiarazione di morosità di determinati soci ;

- alla nomina e revoca del personale dell'associazione, fissandone emolumenti e condizioni;

- alla creazione e allo scioglimento dei Comitati Progettuali ed alla scelta dei soci da ammettere nel loro seno;

- alla scelta dei progetti da realizzare tra quelli proposti dai Comitati Progettuali;

- alla compilazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci ;

- alla programmazione annuale di tutte le attività sociali da svolgere;

- all'assunzione di impegni di collaborazione con altri enti che abbiano finalità analoghe, stabilendone oneri e condizioni.

Per tutti tali fini il Consiglio sarà convocato più volte all'anno dal Presidente, con riguardo alla necessità delle relative delibere.

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

a) un Presidente;

b) un Vice Presidente;

c) un Segretario.

Essi durano in carica almeno un biennio.

A) Al Presidente competono la rappresentanza e la firma dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha facoltà` di delegare la sua firma ad altri componenti del Consiglio con conferimento di regolare procura.

Le obbligazioni assunte dal Presidente vincolano personalmente e solidalmente tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione di tutti i deliberati delle assemblee e del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci fondatori; presiede l'assemblea generale dei soci; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

B) Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente, ogni qual volta questi sia temporaneamente impossibilitato a svolgere personalmente la propria attività.

C) Il Segretario svolge funzioni di carattere strettamente esecutivo relative all'amministrazione dell'Associazione, sotto la guida del Presidente e del Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno ogni tre mesi.

Per la validità` delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19

Il Comitato di Controllo è composto da tre persone elette dall'assemblea generale dei soci anche tra persone estranee all'associazione, ma di chiara fama e competenza. Ciascun membro dura in carica un triennio e può essere rieletto. Al Comitato compete il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione.

Il Comitato ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 20

I Comitati Progettuali sono composti da almeno cinque membri, soci ordinari, fondatori e onorari. Essi si propongono di sviluppare creativamente iniziative in sintonia con le linee ispiratrici dell'Associazione. Essi hanno la funzione di progettare e proporre al Consiglio Direttivo, le iniziative da intraprendere.

I loro membri sono nominati dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo; il loro funzionamento è disciplinato dal regolamento per il funzionamento dell'Associazione redatto a cura del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio .

CONTROVERSIE

ARTICOLO 22

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un arbitro nominato di comune accordo ed in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale di Napoli.

RINVIO

ARTICOLO 23

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme del codice civile.





REGOLAMENTO

TITOLO I . REGOLAMENTO Dl FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Le riunioni del Consiglio Direttivo (CD) si tengono di norma il primo lunedì di ogni mese. Il Presidente convoca inoltre il Consiglio ogni volta che sussistano motivi di urgenza o che ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri. Le convocazioni devono pervenire almeno cinque giorni prima della riunione e devono contenere l'O.d.G.. L'O.d.G. è fissato dal Presidente, il quale è tenuto ad inserire eventuali punti richiesti da almeno 1/3 dei componenti del CD.

2) Le riunioni sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. I Consiglieri assenti possono far pervenire giustifica scritta che rimane a verbale, ma non altera il numero legale. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Al CD assistono, senza diritto di voto, i membri del Comitato di Controllo, i quali hanno diritto ad intervenire nella discussione.

3) Il CD è presieduto dal Presidente dell'Associazione, che può delegare il Vice Presidente. In assenza di entrambi il CD è presieduto dal Consigliere più anziano di età. Il Segretario del CD provvede a redigere un verbale della riunione che riassuma gli interventi e riporti integralmente le delibere assunte dal CD. In assenza del Segretario assume le sue funzioni il Consigliere più giovane di età. Il verbale viene approvato di norma nella seduta immediatamente successiva. Stralci di verbale o l'intero verbale possono anche essere letti ed approvati seduta stante. Le delibere sono operative immediatamente dopo la loro approvazione salvo disposizione contraria.

4) La discussione viene moderata dal Presidente che da la parola a chi ne faccia richiesta. Ogni intervento deve essere contenuto entro i tre minuti. Alla fine della discussione il presidente pone in votazione eventuali proposte di delibera. Ogni Consigliere può proporre emendamenti aggiuntivi, abrogativi o volti a modificare parte della delibera. Il Presidente o il proponente della delibera può fare propri gli emendamenti che diventano quindi parte integrante della delibera, o deve metterli in votazione prima della votazione definitiva sulla delibera

5) Il Presidente nella convocazione del CD indica l'orario di inizio e di termine della seduta. Se allo scadere del termine l'O.d.G. non fosse esaurito, il CD può decidere di proseguire la seduta o di rimandare alla seduta successiva i punti non discussi. In casi di particolare urgenza la seduta può essere proseguita entro i tre giorni successivi al solo fine di completare la discussione dei punti all'O.d.G.. Di tale prosecuzione verranno informati, anche telefonicamente, i consiglieri assenti che avranno diritto di partecipare alla prosecuzione della seduta.

TITOLO II. REGOLAMENTO FINANZIARIO

1 ) Con riferimento all'art.. 4 dello Statuto, lettere a) e b), si stabilisce che i soggetti che vogliano attribuire all'Associazione beni mobili e/o immobili, nonché quelli che, comunque, vogliano effettuare, sempre a favore dell'Associazione, erogazioni, donazioni, lasciti e sussidi, dovranno essere caratterizzati da assoluta trasparenza e moralità. La valutazione della sussistenza di tali requisiti è lasciata al CD che è l'Organo deputato a deliberare l'accettazione di tutte le entrate di cui innanzi. Le entrate che fossero state vincolate e/o destinate dal donante ad un particolare fine dovranno essere necessariamente utilizzate per il fine medesimo.

2) Con riferimento ai versamenti annuali dei Soci (quote sociali) si conviene che l'importo degli stessi è stabilito dal CD ogni anno in sede di bilancio preventivo. Ogni Socio è tenuto a versare entro il 30 giugno ed il 31 dicembre le quote sociali relative ai semestri successivi. Per il periodo 1616194 - 31/12/94 L'importo delle quote viene così fissato:

a) Socio fondatore: Lire 600.000

b) Socio ordinario: Lire 1 50.000

c) Socio fondatore o ordinario con meno di 25 anni o in attesa di occupazione: Lire 60.000

d) Socio sostenitore (persona fisica): almeno Lire 1.200.000.

e) Socio sostenitore ( non persona fisica): almeno Lire 3.000.000.

Per motivi eccezionali, ed a richiesta dei singoli Soci, il CD potrà ridurre l'importo delle quote dei Soci fondatori. Tale riduzione non potrà eccedere, comunque, il terzo della quota annualmente deliberata per tale categoria di Soci. Agli effetti della riduzione di cui innanzi, tra gli altri, sono da considerarsi motivi eccezionali validi: a) il rapporto di parentela e di convivenza o di sola convivenza del richiedente con altro Socio fondatore; b) la rilevanza economica della quota rispetto al reddito familiare.

3) Il CD può eleggere nel proprio seno, un Tesoriere che avrà i seguenti compiti:

a) curare la riscossione delle entrate dell'Associazione;

b) collaborare alla tenuta della contabilità dell'Associazione;

c) collaborare alla redazione dei bilanci;

d) provvedere, su delega del Presidente, ai pagamenti nell'interesse dell'Associazione e a determinate operazioni bancarie. Il Tesoriere dura in carica un anno e può essere riconfermato.

4) Il Presidente ha facoltà di provvedere alle spese di gestione dell'Associazione, non eccedenti l'importo di Lit. 500.000 per singola spesa, anche in assenza dell'approvazione del CD

TITOLO III. REGOLAMENTO Dl FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROGETTUALI

I. Costituzione e fini dei Comitati Progettuali.

a) I Comitati Progettuali (CP) sono composti da almeno cinque Soci e vengono nominati dal Presidente su delibera del CD vista la proposta di costituzione presentata dai Soci.

b) I CP si propongono di sviluppare creativamente iniziative in sintonia con le linee ispiratrici dell'Associazione e di proporle per l'approvazione al CD.

c) Per la loro natura i CP sono Organi a termine; lo scioglimento dei CP avviene per delibera del CD quando siano stati raggiunti gli obbiettivi proposti o qualora i CP non siano stati in grado di proporre iniziative valide in tempi congrui rispetto alla complessità dei problemi affrontati.

d) La proposta di costituzione d'un CP deve contenere, oltre alla denominazione del CP, al titolo del progetto, ai nomi dei proponenti ed al nome del Coordinatore, anche una breve esposizione degli obbiettivi del Progetto e delle modalità per il loro raggiungimento; essa deve inoltre indicare le possibili iniziative che l'Associazione dovrà sostenere nell'ambito del Progetto stesso. Il CD potrà predisporre una Scheda- tipo per la proposta di costituzione d'un CP.

e) il Coordinatore è tenuto a comunicare al CD per la loro inclusione ufficiale l'eventuale partecipazione al CP di Soci non inseriti nello stesso all'atto della sua istituzione. Il CD, vista la proposta di costituzione del CP, può integrare il Comitato con altri Soci. Il Coordinatore è tenuto ad inviare al CD, almeno una volta ogni tre mesi, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori allo scopo di far conoscere a tutti i Soci le attività dei CP ed a stimolare proposte e suggerimenti.

f) Tutte le strutture e servizi dell'Associazione sono disponibili a titolo gratuito per i componenti dei CP nell'ambito del loro funzionamento.

g) I CP possono avvalersi della consulenza di non Soci, purché essa non comporti oneri per l'Associazione; può essere inoltre prevista la consulenza o la partecipazione all'elaborazione del Progetto di altre Associazioni, Fondazioni, Istituti o Enti, previo parere favorevole del CD.

Il. Progetti Esecutivi dei CP.

a) Alla fine dei suoi lavori ogni CP deve presentare al CD tramite il Coordinatore un Progetto Esecutivo (PE) nel quale siano contenuti:

- una esposizione dettagliata degli obbiettivi del Progetto

- I'individuazione dei soggetti esterni all'Associazione ai quali è rivolto per la sua realizzazione il Progetto.

- le proposte di iniziative necessarie per divulgare il progetto e sensibilizzare le Istituzioni deputate alla sua realizzazione.

- un elenco dettagliato delle spese necessarie con indicazione di possibili fonti di finanziamento.

- l'eventuale proposta di coinvolgimento di Associazioni, Fondazioni, Istituti ed il potenziale interesse di Istituzioni Pubbliche.

Il CD potrà predisporre una Scheda- tipo per la presentazione dei Progetti Esecutivi.

b) Prima della discussione in CD, sarà indetta una riunione di tutti i Soci nella quale il Coordinatore illustrerà il Progetto Esecutivo ed ogni Socio potrà esprimere il proprio parere.

c) L'approvazione, o meno dei PE da parte del CD deve avvenire con esplicita motivazione. E' necessaria l'approvazione anche del relativo budget di spesa e delle sue eventuali variazioni in corso di esecuzione. Il CD può anche proporre al CP modifiche e\o integrazioni al Progetto. In tal caso il PE sarà riesaminato dal CD. Qualora la situazione finanziaria non consenta di avviare immediatamente un PE ritenuto valido, il CD può rinviare la sua approvazione ad una seduta successiva.

d) Il contributo dell'Associazione nell'esecuzione dei Progetti consiste nell'offrire il supporto di tutte le strutture e servizi disponibili, le competenze presenti tra i Soci, nonché ogni altro contributo organizzativo richiesto dal Progetto ed approvato dal CD.

e) Un Progetto Esecutivo approvato dal CD è patrimonio comune di tutta l'Associazione.

Ill. Comitati Progettuali Esecutivi

a) Il Comitato Progettuale Esecutivo (CPE) ha la responsabilità di mettere in atto tutte le iniziative previste nel PE, nei tempi e nei modi da esso indicati.

b) I componenti del CPE sono nominati dal Presidente dell'Associazione su delibera del CD. I membri del CP fanno parte di diritto del relativo CPE. Il CD può integrare il CPE con altri Soci e, con parere motivato, può chiedere la collaborazione di non Soci o di altre Associazioni, Fondazioni, Istituzioni o Enti per la realizzazione di iniziative previste nel PE o ad esso connesse.

c) Il CPE elegge tra i suoi componenti un Coordinatore la cui nomina deve essere ratificata dal CD.

d) la gestione finanziaria di ciascun Progetto è regolamentata nella parte finanziaria del presente Regolamento.

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